OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio anno solare 2016- Indicazioni operative -Invio modello di domanda.
Com’è noto, il 15 novembre 2015 scade il termine, per il personale docente, educativo e ATA, per la presentazione delle domande di concessione dei permessi per il diritto allo studio per l’anno solare 2016.
Considerato che non sono state inserite nuove tipologie di corsi di studio, abilitazione o qualificazione professionale oltre a quelle già elencate all’art. 4 del CIR concernente i criteri per la concessione dei permessi per diritto allo studio sottoscritto in data 10.11.2014, né sono intervenute modifiche normative, si ritiene opportuno prorogare l’efficacia di tale CIR, al quale pertanto è necessario fare riferimento, anche all’anno solare 2016.
Al riguarda, si ricorda che con nota di questo ufficio prot. 15230 del 20.11.2014, è stato riformulato il comma 1 dell’art. 10 – Durata e modalità di fruizione dei permessi – con cui si è provveduto a precisare nel dettaglio il calcolo delle ore spettanti in caso di cattedra/posto a orario ridotto.
Si ricorda che deve intendersi modificata anche la lettera b) dell’art. 4 del predetto CIR in quanto è necessario fare riferimento solo ai percorsi abilitanti speciali (PAS) terzo anno accademico 2015/16.
Sarà comunque cura di questo ufficio inviare al più presto il testo completo ed aggiornato del predetto CIR.
Il personale docente, educativo e ATA che intende produrre domanda per uno dei corsi indicati nell’art. 4 del C.I.R. è invitato ad utilizzare esclusivamente l’allegato fac-simile, che rispecchia tutte le tipologie di richiedenti e di corsi nonché l’ordine di priorità dei corsi stessi. Si precisa che può presentare domanda di concessione dei permessi per diritto allo studio, anche il personale che è ancora in attesa dell’esito delle prove selettive per l’ammissione ad una delle tipologie di corsi elencati all’art. 4 del CIR.
Come già operato per l’anno 2015, al fine di semplificare le operazioni, si è ritenuto di procedere al calcolo del contingente del 3% nonché alla formulazione delle graduatorie dei richiedenti, a livello provinciale anziché a livello di istituzione Scolastica.
Si ritiene inoltre di riconoscere il diritto alla fruizione dei citati permessi anche ai docenti destinatari di supplenza annuale (31 agosto 2016) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2016) nominati dalle graduatorie definitive d’istituto successivamente al 15 novembre 2015.
Tali docenti pertanto potranno produrre domanda subito dopo la stipula del contratto di supplenza e comunque entro il 31.12.2015.
Si evidenzia infine, che ai sensi dell’Accordo integrativo sottoscritto in data 26 febbraio 2014,
- i docenti di scuola primaria ammessi ai corsi di formazione di lingua inglese,
- i docenti di scuola secondaria di secondo grado ammessi ai corsi con metodologia CLIL,
- i docenti di ruolo di scuola secondaria, appartenenti a classe di concorso in esubero, ammessi ai corsi di riconversione per il conseguimento della specializzazione per attività di sostegno organizzati da questa Direzione ed erogati dall’Università Cà Foscari di Venezia
hanno diritto a fruire dei permessi, ai sensi del 3° comma dell’art. 64 del vigente CCNL comparto scuola senza gravare sul contingente del 3% .
Detti docenti pertanto non dovranno produrre domanda utilizzando il fac simile allegato, che riporta solo le tipologie di corsi indicati nell’art. 4 del C.I.R. e non dovranno essere collocati nelle graduatorie dei richiedenti i permessi regolamentati con la presente nota.
Relativamente alle procedure da mettere in atto per la gestione delle graduatorie dei richiedenti, questo Ufficio si riserva di trasmettere, a breve, le specifiche indicazioni, unitamente al testo aggiornato del CIR.
Si ringrazia per la consueta, preziosa collaborazione e si coglie l’occasione per formulare cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
F.TO Rita Marcomini
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